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Il 23 luglio 2009 è stato siglato, a livello nazionale, l'accordo interconfederale applicativo dell'intesa 21 novembre 2008 sul sistema degli assetti contrattuali, delle relazioni sindacali e della bilateralità nell'artigianato e, successivamente, il 10 giugno 2010, è stato sottoscritto un "Atto di indirizzo sulla bilateralità".
Questi due documenti fissano nuove regole per la bilateralità, sia per l'importo delle quote da versare che per le modalità di pagamento delle stesse.
Nel Veneto, è noto, sono in vigore gli accordi interconfederali regionali del settembre 2009 ed i contratti integrativi regionali di categoria che definiscono le regole di funzionamento dell'ente bilaterale, regole che differenziano in modo sostanziale l'attività di EBAV rispetto quella degli altri enti regionali; il recepimento delle novità introdotte dagli accordi sopra citati necessita pertanto di una armonizzazione tra le intese nazionali e quelle in essere per l'artigianato veneto.
Le parti sociali costituenti EBAV sono impegnate su questo fronte e, non appena sarà definito il nuovo assetto per il Veneto, verranno fissate anche le nuove regole per l'Ente Bilaterale dell'Artigianato Veneto.
In attesa di ciò i versamenti all'EBAV dovranno essere fatti con il consueto modello B01 e con gli importi attualmente in vigore.
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